Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,   n.1092,   nonche'
dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
    «4-quater. Lo stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le
conseguenti attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo  per
le emergenze nazionali di cui all'articolo 44  del  medesimo  decreto
legislativo n. 1 del 2018.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  17
          dicembre 2016,  n.  294,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).  -
          1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              4-bis.   Lo   stato   di   emergenza   prorogato    con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
              4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma  4-bis  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di  euro
          per l'anno 2019. 
              4-quater. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2020.  Con  delibere  del
          Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art.  24  del
          decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  si  provvede
          all'assegnazione   delle   risorse   per   le   conseguenti
          attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
          emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto
          legislativo n. 1 del 2018. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  recante:  «Codice  della
          protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          22 gennaio 2018 n.17: 
              «Art. 24 (Deliberazione dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale (Articoli 5 legge n.  225/1992;  Articoli
          107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo  5-bis,
          comma  5,  decreto-legge  n.  343/2001,  conv.   legge   n.
          401/2001; Articolo 14 decreto-legge n. 90/2008, conv. legge
          n. 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge n.  147/2013).  -
          1. Al verificarsi  degli  eventi  che,  a  seguito  di  una
          valutazione  speditiva  svolta   dal   Dipartimento   della
          protezione civile sulla base dei dati e delle  informazioni
          disponibili  e  in  raccordo  con  le  Regioni  e  Province
          autonome  interessate,  presentano  i  requisiti   di   cui
          all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  ovvero  nella   loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo  criteri
          omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma  7,  le
          prime risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio  delle
          attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
          interventi piu'  urgenti  di  cui  all'art.  25,  comma  2,
          lettere a) e b), nelle more della  ricognizione  in  ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 
              2. A seguito della valutazione  dell'effettivo  impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio   dei    ministri    individua,    con    propria
          deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita' di  cui  all'art.  25,
          comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze nazionali di cui all'art. 44. Ove, in seguito, si
          verifichi, sulla base di apposita rendicontazione,  che  le
          risorse destinate alle attivita' di  cui  alla  lettera  a)
          risultino o siano in procinto di  risultare  insufficienti,
          il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione  del
          Capo del Dipartimento della protezione  civile,  individua,
          con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie
          necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del  Fondo  per
          le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 
              3. La  durata  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
              4.   L'eventuale   revoca   anticipata   dello    stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
              5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
          nazionale non sono  soggette  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20, e successive modificazioni. 
              6.  Alla  scadenza  dello  stato   di   emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai  sensi  dell'art.  26,  subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110  del
          codice  di  procedura  civile,  nonche'  in  tutti   quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'art. 5-bis, comma 5,  del  decreto-legge  7  settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7. Le disposizioni di
          cui al  presente  comma  trovano  applicazione  nelle  sole
          ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi  dell'art.  25,
          comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli
          enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi
          designati. 
              7. Con direttiva da adottarsi  ai  sensi  dell'art.  15
          sono disciplinate le  procedure  istruttorie  propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
              8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
          proposta  di  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, e dal  Piano  di  pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
              9.  Le  Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle  emergenze  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
          lettera b).». 
              - Si riporta l'art. 44 del citato decreto legislativo 2
          gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'art.  7,
          comma 1, lettera c), relativamente ai  quali  il  Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
          nazionali".».